Il canone RAI viene normalmente riscosso tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica per le utenze domestiche, in base alle disposizioni amministrative in vigore. Tuttavia, esistono delle situazioni specifiche in cui la fattura della luce non comprende l’importo relativo al canone, ad esempio nel caso di utenze intestate a soggetti diversi dal proprietario del televisore, o laddove non sia presente un contratto di fornitura elettrica domestica residente. In tali circostanze, è essenziale essere informati sui metodi legali alternativi per il versamento del canone e sulle relative tempistiche per evitare sanzioni o irregolarità fiscali.
Quando il canone non viene addebitato in bolletta
Il presupposto per cui il canone non è compreso nella bolletta deriva principalmente dall’assenza di una utenza elettrica domestica residente intestata a un membro della famiglia anagrafica che detiene un apparecchio televisivo. Questa situazione si verifica solitamente nei seguenti casi:
- Il contratto di energia è intestato a una persona diversa da chi realmente utilizza il televisore.
- Non si dispone di una fornitura di energia elettrica domestica di tipo residenziale.
- Il canone viene già pagato da un altro membro della famiglia anagrafica, quindi si evita il doppio pagamento comunicando i dati del contribuente principale all’Agenzia delle Entrate.
- L’utente ha ottenuto l’esenzione dal pagamento tramite la presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione o per altre motivazioni riconosciute dalla normativa vigente, come l’appartenenza alle categorie esenti (ad esempio, diplomatici stranieri).
Per tutte queste casistiche, non ricevere l’addebito in bolletta non esonera dal versamento del tributo se si possiede comunque un televisore.
Modalità legali di pagamento alternativo
In assenza dell’addebito automatico sulla fattura elettrica, la normativa indica il modello F24 quale principale modalità per effettuare il pagamento. Ecco come procedere:
- Compilazione del modello F24: Si utilizza il codice tributo “TVNA” per il primo abbonamento e “TVRI” per il rinnovo. L’F24 può essere compilato sia online sul sito dell’Agenzia delle Entrate sia in forma cartacea presso una banca, un ufficio postale o un intermediario abilitato (CAF, commercialista).
- Versamento entro le scadenze stabilite: Il pagamento va effettuato normalmente entro il 31 gennaio per l’intero anno di riferimento, oppure in rate trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre utilizzando i codici comunicati dall’Agenzia delle Entrate. È importante rispettare queste tempistiche per evitare sanzioni e more.
L’uso dell’F24 è l’unico modo alternativo considerato pienamente legale per il versamento diretto quando non è possibile attraverso la bolletta elettrica. Esistono inoltre alcune eccezioni per i residenti all’estero iscritti all’AIRE e per alcune violazioni amministrative in corso di regolarizzazione tramite comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Scadenze e tempistiche da rispettare
Il termine di pagamento per il canone TV in modalità F24 segue precise scadenze:
- Pagamento annuale: Deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
- Pagamento in rate trimestrali: Si può scegliere di pagare in quattro rate uguali, scadenti rispettivamente il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Per le esenzioni, la domanda va presentata, a seconda della situazione, generalmente entro il 31 gennaio per avere effetto sull’anno solare. Domande presentate successivamente producono effetto solo per i mesi successivi alla presentazione, secondo le tempistiche stabilite dall’Agenzia delle Entratecanone Rai. L’apposita dichiarazione sostitutiva per l’esenzione può essere presentata tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS), oppure inviando una PEC con firma digitale o anche tramite raccomandata all’indirizzo ufficiale dell’ufficio competente di Torino, allegando copia del documento d’identità.
Come regolarizzare una posizione pregressa o richiesta di rimborso
Nel caso in cui si scopra, in un momento successivo, di non aver pagato il canone dovuto oppure di averlo pagato erroneamente (ad esempio, doppio pagamento all’interno della medesima famiglia anagrafica), è fondamentale procedere con la regolarizzazione della posizione:
- Pagamenti omessi: Occorre procedere al versamento tramite modello F24 il prima possibile, calcolando nel caso eventuali sanzioni o interessi previsti dalla normativa.
- Pagamenti indebitamente effettuati: In caso di doppio pagamento, il contribuente, oppure gli eredi in caso di successione, possono richiedere il rimborso compilando e inviando l’apposito modulo all’Agenzia delle Entrate o tramite il portale web dedicato.
Richiesta di esonero o non detenzione
Chi non detiene alcun apparecchio televisivo deve presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per essere esonerato dal pagamento del canone. Il modello, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, va trasmesso ogni anno, salvo mutate condizioni. In mancanza della dichiarazione, il canone è dovuto anche se l’apparecchio non è posseduto. La documentazione può essere trasmessa via web, tramite intermediari abilitati o con raccomandata all’ufficio di Torino, allegando sempre copia del documento di riconoscimento.
Esiste anche la possibilità, ove legalmente riconosciuto, di utilizzare portafogli digitali oppure strumenti elettronici di pagamento per il versamento dell’F24, sfruttando le opzioni offerte dagli istituti di credito e dagli sportelli postali abilitati. Tra queste rientrano carte di pagamento, bonifici bancari o pagamenti diretti attraverso il proprio home banking, a patto che il pagamento venga eseguito correttamente nei tempi stabiliti e con i codici tributo appropriati. Attualmente, non sono riconosciuti canali di pagamento alternativi a questi per il canone RAI, né app terze né piattaforme digitali escluse dalle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
In sintesi, la corretta gestione del canone RAI senza addebito in bolletta richiede attenzione alle scadenze e alla scelta del metodo di versamento previsto dalla normativa. Il ricorso al modello F24 resta la via principale quando non sussistano i requisiti per l’addebito automatico, mentre la tempestiva presentazione della dichiarazione di esonero o della non detenzione degli apparecchi televisivi consente di evitare il pagamento, laddove spettante di diritto.








